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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 11 bis
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti (53)

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 6.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:
a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;
c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 – 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all’individuazione delle modalità operative;
d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) (68)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 1.

nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.
2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l’effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell’arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell’arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell’interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all’ente locale.
3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:
a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3,commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali. (89)

Parole inserite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 10.

Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;
b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.
4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, l’esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l’esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio della funzione prima della data del subentro.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.