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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge dispone, ai sensi della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell’istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015 (4)

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 1.

, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.
5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.
6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall’accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell’11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015),(101)

Parole così sostituite con l.r. 19febbraio 2020, n. 11, art. 55.

anche nell’ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, e della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015).(44)

Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101.

.
7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull’istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.