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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 6
- Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma dell'articolo 7, del personale (69)

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 18.

alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.
2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16. (70)

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 18.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.