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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.
”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;
b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:
1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello
dell'unione;
2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'
articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.