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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.
2. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.
3. La Regione, riconoscendo all’attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:
a) diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età;
b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
c) incremento dei praticanti l’attività fisica;
d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
e) contrasto al doping;
f) promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;
g) promozione dell’attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
h) diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
l) valorizzazione del talento agonistico;
m) promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;
n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;
o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
p) promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;
q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;
r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;
s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
t) tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;
v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell’attività fisica;
z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l’analisi del fenomeno sportivo.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
5. Per l’attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.