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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;


Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;


Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);


Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Visto la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 febbraio 2015;


Considerato quanto segue:


1. Con la finalità di favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini e incentivare la crescita economica, la normativa europea, da ultimo con la dir. 2013/37/UE, e la normativa nazionale, hanno regolato il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, dettando disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblici, finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi innovativi, stimolare la crescita economica e l’impegno sociale, incentivando e rendendo maggiormente cogenti le strategie di apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni;


2. In conformità con la normativa europea e nazionale in materia di apertura e riutilizzo dei dati, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell’informazione, quali in particolare la l.r. 1/2004 , la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e la l.r. 54/2009 , valorizza con la presente legge il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplina la diffusione di dati pubblici, quali i dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all’apertura e al riutilizzo dei dati;


3. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) e la conoscenza che ne deriva (open knowledge) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l’obiettivo, che la Regione persegue con la presente legge, di realizzare un’amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla partecipazione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, in coerenza e in continuità con le norme in materia di trasparenza, accesso e amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;


4. La Regione promuove l’uso delle tecnologie, in particolare internet e l’accesso alla rete, quali elementi abilitanti ai processi di open government, con la finalità di sviluppare una società dell’informazione aperta e pienamente inclusiva e, a tal fine, con la presente legge regola e incentiva l’apertura e il riutilizzo dei dati pubblici e favorisce lo sviluppo di progetti per rendere tecnologicamente più avanzati il territorio toscano, le città e l’area metropolitana, attraverso informazioni, utilità e servizi per i cittadini;


5. La Regione, che ha provveduto al consolidamento e alla messa a disposizione di piattaforme tecnologiche per la pubblicazione dei dati regionali in logica open data e ha approvato linee guida recanti i criteri generali e il modello organizzativo per la strategia in materia di dati aperti, con la presente legge disciplina strumenti e interventi idonei a conferire maggiore effettività e omogeneità sul territorio regionale alle iniziative attuate, in modo che le proprie strutture, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge;


6. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, omogenea e uniforme sul territorio e dare sostegno agli enti toscani, la Regione mette a disposizione le piattaforme tecnologiche che consentono la pubblicazione di dati di tipo aperto ai soggetti del territorio toscano, che, su richiesta, possono fruire di uno spazio autonomo all’interno delle stesse o possono realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto;


7. Con la finalità di garantire la massima diffusione e il riutilizzo del proprio patrimonio informativo, la Regione, con la presente legge, delinea finalità, interventi e modello organizzativo, con particolare attenzione a garantire la necessaria internazionalizzazione all’apertura, dal momento che il riutilizzo dei dati toscani travalica i confini regionali e nazionali e può rivestire interesse anche per soggetti che operano a livello europeo o internazionale, nell’ottica che caratterizza la società dell’informazione e della conoscenza;


8. Per raggiungere gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e collaborazione fra amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini, la Regione attiva interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la possibilità di proposte e segnalazioni in relazione agli open data;


Approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità attraverso le quali la Regione Toscana, in attuazione della normativa in materia di amministrazione digitale e, in particolare, del Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del Sito esternodecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, garantendone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.
2. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita e lo sviluppo digitale del territorio toscano.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dalla pubblica amministrazione, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera m),del d.lgs. 82/2005 ;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera n), del d.lgs. 82/2005 ;
c) formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, di cui all’Sito esternoarticolo 68, comma 3, lettera a), del d.lgs. 82/2005 ;
d) dati di tipo aperto (open data), di cui all’Sito esternoarticolo 68, comma 3, lettera b), del d.lgs. 82/2005 : i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
e) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati e i servizi relativi ai dati e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 6), della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
f) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2006 ; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
g ) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 36/2006 ;
h) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
i) riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare un soggetto fra quelli previsti all’articolo 3, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2006 ;
l) titolare del dato: il soggetto fra quelli previsti all’articolo 3 che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 36/2006 ;
m) responsabile del dato: la struttura che all’interno dell’amministrazione pubblica ha la responsabilità dell’esattezza, della completezza, della qualità e dell’aggiornamento di insiemi di dati o di banche dati;
n) servizi relativi ai dati: le operazioni che possono essere eseguite, con applicazioni informatiche, sui dati contenuti nei set di dati o sui metadati connessi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 4), della dir. 2007/2/CE;
o) interoperabilità: la possibilità per i set di dati di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 7), della dir. 2007/2/CE.
Art. 3
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alla Regione Toscana, agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza, sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale, agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione, alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie, agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali e agli organismi privati, comunque denominati, controllati dagli enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di dati e informazioni del settore pubblico, garantirne la qualità e favorire il coordinamento nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale, e qualsiasi altro soggetto che persegua finalità strumentali alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
5. La Regione, al fine di favorire la migliore e più ampia divulgazione, fruizione e riutilizzo dei dati e delle informazioni del settore pubblico, promuove intese con le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di dati, conoscenza e servizi aperti e in materia di sviluppo di programmi a codice sorgente aperto.
6. Al fine di favorire il rilascio di informazioni, utilità e servizi all’utenza sul territorio regionale, anche per mezzo dei dati aperti e del loro riutilizzo, la Regione promuove intese e l’introduzione di clausole specifiche al riguardo nell’ambito dei contratti con le aziende che svolgono servizi pubblici.
Art. 4
- Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici
1. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, garantiscono la diffusione dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui sono titolari, strutturati in formati aperti, liberamente accessibili a tutti e riutilizzabili (open data), nel rispetto di quanto previsto al comma 2, mediante la gestione di piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Regione e la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale dedicato, che costituisce il catalogo dei dati e dei servizi, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’amministrazione, o rendendoli disponibili mediante servizi interoperabili di accesso ai dati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i dati e i documenti indicati dal comma 1 sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito da chiunque, nel rispetto della normativa statale e regionale, in particolare in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. Per incentivare le azioni in materia di dati e servizi di tipo aperto, dare sostegno e garantire uniformità nella valorizzazione del patrimonio informativo sul territorio, i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, possono, su richiesta, avvalersi delle piattaforme tecnologiche di cui al comma 1, usufruendo di un proprio spazio da gestire in autonomia, o realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto.
4. Con decreti dei dirigenti delle strutture responsabili dei dati, in conformità alle disposizioni nazionali al riguardo, sono individuati i casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici della Regione non sono gratuiti, ma sono soggetti all’applicazione di una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione.
Art. 5
- Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo
1. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, si impegnano a rendere riutilizzabili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l’accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
2. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori.
3. La Regione pubblica i dati di cui all’articolo 4, comma 1, e i relativi metadati al livello possibile di granularità e promuove modalità tecniche che consentano di realizzare l’interoperabilità e di effettuare correlazioni fra insiemi di dati e banche dati indipendenti.
4. Le licenze standard per il riutilizzo, predisposte in conformità all’Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 36/2006 , devono consentire la più ampia e libera riutilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro, dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni di cui all’articolo 4, comma 2, salvo l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
5. La Regione utilizza, in modo preferenziale, licenze standard per il riutilizzo leggibili e riconoscibili anche da utenti internazionali per l’esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale.
Art. 6
- Organizzazione e attuazione
1. La pubblicazione dei dati di tipo aperto della Regione e l’attivazione di servizi relativi ai dati aperti, consegue ad un processo interno alla stessa atto a identificare, analizzare e verificare i dati, al fine di garantire il rispetto della normativa e l’esattezza, la qualità e la completezza dei dati pubblicati ed è regolata da disposizioni organizzative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. Per garantire quanto previsto agli articoli 4 e 5, le strutture responsabili dei dati assicurano l’esattezza, la completezza, la qualità e l’aggiornamento dei dati nella loro responsabilità e forniscono alle strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, i dati da pubblicare come dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti di cui all’articolo 4, comma 2.
3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell’informazione assicurano lo svolgimento delle attività e delle operazioni tecniche necessarie alla messa a disposizione e pubblicazione dei dati come dati di tipo aperto.
4. Il rispetto di quanto previsto dalla presente legge da parte delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.
Art. 7
- Partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati
1. La Regione si adopera per promuovere l’adozione, da parte degli altri soggetti di cui all’articolo 3, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati aperti.
2. Per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti privati alle azioni relative ai dati di tipo aperto, la Regione assicura la possibilità di proposta e segnalazione in materia di dati pubblici e loro riutilizzo da parte di cittadini, associazioni e imprese, consentendo altresì di segnalare le elaborazioni e le soluzioni realizzate per mezzo dei dati di tipo aperto, che sono opportunamente valorizzate dalla Regione.
3. La Regione esamina le proposte e le segnalazioni di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, l’esame può essere effettuato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, la struttura competente responsabile dei dati, entro i medesimi termini, comunica con motivazione il mancato accoglimento.
4. Nell’ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, la Regione predispone interventi di informazione e sensibilizzazione, al fine di sviluppare una cultura sui dati e sui formati aperti e favorirne il riutilizzo.
5. La Regione favorisce la diffusione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni, promuovendo e valorizzando le attività formative orientate al perseguimento degli obiettivi della presente legge.
6. I soggetti pubblici e privati presenti sulle piattaforme tecnologiche di cui all’articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, anche laddove autorizzati dalla Regione Toscana all’inserimento di dati o contenuti in specifiche sezioni, hanno la completa responsabilità sui contenuti, sulla qualità, sulle licenze e sulle scelte relative alla pubblicazione dei dati per ogni profilo di rilevanza giuridica, rimanendo esclusa ogni responsabilità della Regione in ordine a tale tipologia di dati.
Art. 8
- Interventi a sostegno dell’iniziativa pubblica e privata legata al riutilizzo
1. La Regione predispone, sulle piattaforme tecnologiche di cui all’articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, spazi nei quali possono essere strutturate modalità di utilizzo dei dati aperti in modo cooperativo tra tutti i soggetti pubblici e privati che intendano aderire.
2. Nell’ambito delle attività di cui alla l.r. 1/2004 e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo dei dati, nonché allo sviluppo delle piattaforme di cui all’articolo 4, comma 1, la Regione, nell’ambito delle strategie in materia di sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell’industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando, in particolare, interventi e iniziative rivolti allo sviluppo di idee e realizzazioni innovative da parte di soggetti privati su temi legati all’uso delle tecnologie digitali, basate sul riutilizzo dei dati pubblici.
Art. 9
- Amministrazione trasparente
1. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire maggiore trasparenza, cura la pubblicazione in formato aperto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale degli atti e dei dati di cui agli articoli 26 e 27 Sito esternodel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, anche per importi pari o inferiori a mille euro.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.