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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 7
- Partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati
1. La Regione si adopera per promuovere l’adozione, da parte degli altri soggetti di cui all’articolo 3, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati aperti.
2. Per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti privati alle azioni relative ai dati di tipo aperto, la Regione assicura la possibilità di proposta e segnalazione in materia di dati pubblici e loro riutilizzo da parte di cittadini, associazioni e imprese, consentendo altresì di segnalare le elaborazioni e le soluzioni realizzate per mezzo dei dati di tipo aperto, che sono opportunamente valorizzate dalla Regione.
3. La Regione esamina le proposte e le segnalazioni di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, l’esame può essere effettuato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, la struttura competente responsabile dei dati, entro i medesimi termini, comunica con motivazione il mancato accoglimento.
4. Nell’ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, la Regione predispone interventi di informazione e sensibilizzazione, al fine di sviluppare una cultura sui dati e sui formati aperti e favorirne il riutilizzo.
5. La Regione favorisce la diffusione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni, promuovendo e valorizzando le attività formative orientate al perseguimento degli obiettivi della presente legge.
6. I soggetti pubblici e privati presenti sulle piattaforme tecnologiche di cui all’articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, anche laddove autorizzati dalla Regione Toscana all’inserimento di dati o contenuti in specifiche sezioni, hanno la completa responsabilità sui contenuti, sulla qualità, sulle licenze e sulle scelte relative alla pubblicazione dei dati per ogni profilo di rilevanza giuridica, rimanendo esclusa ogni responsabilità della Regione in ordine a tale tipologia di dati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.