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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 5
- Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo
1. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, si impegnano a rendere riutilizzabili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l’accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
2. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori.
3. La Regione pubblica i dati di cui all’articolo 4, comma 1, e i relativi metadati al livello possibile di granularità e promuove modalità tecniche che consentano di realizzare l’interoperabilità e di effettuare correlazioni fra insiemi di dati e banche dati indipendenti.
4. Le licenze standard per il riutilizzo, predisposte in conformità all’Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 36/2006 , devono consentire la più ampia e libera riutilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro, dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni di cui all’articolo 4, comma 2, salvo l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
5. La Regione utilizza, in modo preferenziale, licenze standard per il riutilizzo leggibili e riconoscibili anche da utenti internazionali per l’esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.