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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dalla pubblica amministrazione, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera m),del d.lgs. 82/2005 ;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera n), del d.lgs. 82/2005 ;
c) formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, di cui all’Sito esternoarticolo 68, comma 3, lettera a), del d.lgs. 82/2005 ;
d) dati di tipo aperto (open data), di cui all’Sito esternoarticolo 68, comma 3, lettera b), del d.lgs. 82/2005 : i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
e) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati e i servizi relativi ai dati e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 6), della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
f) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2006 ; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
g ) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 36/2006 ;
h) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
i) riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare un soggetto fra quelli previsti all’articolo 3, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2006 ;
l) titolare del dato: il soggetto fra quelli previsti all’articolo 3 che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 36/2006 ;
m) responsabile del dato: la struttura che all’interno dell’amministrazione pubblica ha la responsabilità dell’esattezza, della completezza, della qualità e dell’aggiornamento di insiemi di dati o di banche dati;
n) servizi relativi ai dati: le operazioni che possono essere eseguite, con applicazioni informatiche, sui dati contenuti nei set di dati o sui metadati connessi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 4), della dir. 2007/2/CE;
o) interoperabilità: la possibilità per i set di dati di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 7), della dir. 2007/2/CE.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.