Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17
Disposizioni urgenti in materia di geotermia.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 25 febbraio 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
Considerato quanto segue:
1. La liberalizzazione dell’attività geotermoelettrica operata con il d.lgs. 22/2010 , ha determinato un aumento delle richieste dei permessi di ricerca, tale da determinare, attraverso un eccessivo numero di pozzi esplorativi da realizzare, rischi per la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati;
2. L’obiettivo di assicurare un’attività di ricerca adeguata a raggiungere installazioni impiantistiche di potenza geotermoelettrica almeno di 150 MW entro l’anno 2020, così come previsto dal burden sharing;
3. Si rende quindi necessario intraprendere uno studio, da prevedersi all’interno degli strumenti di programmazione ambientale ed energetica e da prodursi in tempi congrui rispetto agli obiettivi della presente legge, volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica sopracitata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio;
4. Il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell’espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, è subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso;
5. Al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, si rende pertanto necessario, fino alla determinazione di criteri e vincoli che consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capoversi, disporre, in via cautelativa, il blocco dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati;
6. Al fine di consentirne un raccordo, in tempi brevi, con gli strumenti di programmazione ambientale ed energetica, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
- Disposizioni urgenti in materia di geotermia
1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione:
a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;
b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio. (1)
2. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia. (1)
3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell’articolo 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 31 maggio 2016 , si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 1 dell’articolo 1, e non fondata la questione relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.