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Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17

Disposizioni urgenti in materia di geotermia.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 25 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );


Considerato quanto segue:


1. La liberalizzazione dell’attività geotermoelettrica operata con il Sito esternod.lgs. 22/2010 , ha determinato un aumento delle richieste dei permessi di ricerca, tale da determinare, attraverso un eccessivo numero di pozzi esplorativi da realizzare, rischi per la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati;


2. L’obiettivo di assicurare un’attività di ricerca adeguata a raggiungere installazioni impiantistiche di potenza geotermoelettrica almeno di 150 MW entro l’anno 2020, così come previsto dal burden sharing;


3. Si rende quindi necessario intraprendere uno studio, da prevedersi all’interno degli strumenti di programmazione ambientale ed energetica e da prodursi in tempi congrui rispetto agli obiettivi della presente legge, volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica sopracitata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio;


4. Il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell’espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, è subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso;


5. Al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, si rende pertanto necessario, fino alla determinazione di criteri e vincoli che consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capoversi, disporre, in via cautelativa, il blocco dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati;


6. Al fine di consentirne un raccordo, in tempi brevi, con gli strumenti di programmazione ambientale ed energetica, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 156 del 31 maggio 2016 , si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 1 dell’articolo 1, e non fondata la questione relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.