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Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17

Disposizioni urgenti in materia di geotermia.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 25 febbraio 2015

Art. 1
- Disposizioni urgenti in materia di geotermia
1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione:
a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;
2. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia. (1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 31 maggio 2016, si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 1 dell’articolo 1, e non fondata la questione relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia).

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell’articolo 25 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della Sito esternolegge 9 dicembre 1986, n. 896 , recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 156 del 31 maggio 2016 , si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 1 dell’articolo 1, e non fondata la questione relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.