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Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 14

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 86/2014 è stato radicalmente modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma restando la sua completa abolizione a decorrere dalla prossima legislatura regionale, è stato previsto l'innalzamento dell'età ai fini della sua percezione;


2. Si è riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparità di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto più di una legislatura ma meno di due;


3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'articolo 11 della l.r. 3/2009 , come sostituito dall'articolo 71 della l.r. 86/2014 , prevedendo espressamente il caso sopra richiamato, per il quale il trattamento vene equiparato a quello previsto in via generale per tutti i consiglieri;


4. Dato l'imminente termine della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
per un periodo di cinque anni
" sono sostituite dalle seguenti: “
per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.