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Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 14

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 86/2014 è stato radicalmente modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma restando la sua completa abolizione a decorrere dalla prossima legislatura regionale, è stato previsto l'innalzamento dell'età ai fini della sua percezione;


2. Si è riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparità di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto più di una legislatura ma meno di due;


3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'articolo 11 della l.r. 3/2009 , come sostituito dall'articolo 71 della l.r. 86/2014 , prevedendo espressamente il caso sopra richiamato, per il quale il trattamento vene equiparato a quello previsto in via generale per tutti i consiglieri;


4. Dato l'imminente termine della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.