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Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 14

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015

Art. 1
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
per un periodo di cinque anni
" sono sostituite dalle seguenti: “
per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.