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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 8
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 213 “Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 300.000,00
- in aumento, UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti”, per euro 300.000,00.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.