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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 7
- Contributi
1. La Regione, per l’anno 2015, è autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5, allo scopo di sostenere le attività di cui all’articolo 2, comma 2, con priorità per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera g).
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo e per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.