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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 6
- Rete delle agenzie sociali per la casa
1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione, la Regione favorisce la messa in rete delle Agenzie accreditate individuando i relativi strumenti, anche telematici, con l’obiettivo di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all’offerta di mercato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.