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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 3
- Collaborazione con soggetti istituzionali
1. Le Agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5, operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Le attività oggetto della collaborazione di cui al comma 1, sono svolte in conformità alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), e degli strumenti della programmazione, regionale e locale.
3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.