Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 2
- Agenzie sociali per la casa
1. Ai fini della presente legge, le agenzie sociali per la casa, di seguito denominate Agenzie, sono i soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per l’inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
2. Le agenzie svolgono, tutte o alcune, le seguenti attività:
a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;
b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale;
c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;
d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;
e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all’utenza;
g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l’obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l’accesso alla casa o per il suo mantenimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.