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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. n. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Risulta necessario novellare la l.r. 61/2012 per portare a coerenza l'insieme degli adempimenti e delle relative sanzioni concernenti pubblicità e trasparenza, già previsti da tale normativa a carico dei consiglieri e degli assessori regionali, con gli obblighi di pubblicazione introdotti dall'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 33/2013 ;


2. Risulta altresì opportuno inserire il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), tra i soggetti, titolari di cariche istituzionali di garanzia, tenuti a trasmettere le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale ed associativa;


3. Appare inoltre opportuno specificare l'ambito applicativo dell'articolo 13 della l.r. 61/2012 , concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari delle cariche direttive di determinati enti e società, precisando i soggetti tenuti ai relativi adempimenti;


4. È infine opportuno stabilire che i dati e le informazioni relative al Presidente della Giunta regionale siano collocati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale, al fine di uniformarle a quelle degli assessori e di consentire una maggiore visibilità delle stesse;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.