Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 9
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 8 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Aggiornamenti e variazioni
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 1, comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 1 bis, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n).
3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 9.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.