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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 8
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 61/2014
1. L'articolo 7 della l.r. 61/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.
1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 6 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;
b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si applica l’articolo 6, commi 4 e 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.