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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 6 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Pubblicazione dei dati dei consiglieri
1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:
a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;
e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;
h) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
i) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2;
n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 4;
p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti
strutture del Consiglio regionale.
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.