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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 6
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 5 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali
1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli
assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.