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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 5
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 4 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.