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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 4
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 61/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 61/2014 è aggiunto il seguente:
2 bis. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.