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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 61/2012
1. L’articolo 2 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 1, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 1, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio
del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.