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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 2
1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituita dalla seguente: “
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444
(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 6.
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 le parole: “Sito esternol. 151/1993 ” sono sostituite dalle seguenti: “Sito esternol. 515/1993 ”.
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.