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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 11 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 8, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all’articolo 9, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 5, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.