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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 11
- Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 10 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Diffida e sanzioni amministrative
1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’
Sito esternoarticolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013
, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili della strutture della Giunta regionale e Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.