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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 1
- Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA
1. Al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative ai procedimenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, nonché a quelli d’interesse dell’impresa agricola afferenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), presentate da soggetti che esercitano l’attività agricola.
2. I CAA possono esercitare le attività di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei soggetti che esercitano l'attività agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico mandato del soggetto delegante.
3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua i procedimenti amministrativi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicate le procedure di cui il presente articolo, nonché gli adempimenti di istruttoria documentale cui i CAA sono tenuti con riguardo ai predetti procedimenti.
4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale riporta altresì, nel rispetto di quanto disposto dalle singole normative di settore di disciplina dei procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi, decorsi i quali l’istanza si intende accolta.
5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 presentate dal CAA all’amministrazione competente sono corredate dall’attestazione o dichiarazione in cui il CAA certifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione allegata.
6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge, di cui lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) è responsabile, ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ), il CAA presenta le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i relativi procedimenti, l’applicazione delle procedure di cui alla presente legge.
7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui al comma 1 l’attestazione della trasmissione dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento finale, nonché la certificazione dell’intervenuto decorso del termine.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.