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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 8

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 ).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 , ed in particolare l’articolo 36, commi 2 e 3;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Considerato quanto segue:


1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, Sito esternodel d.l. 83/2012 , convertito dalla Sito esternol. 134/2012 , è necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui provvede la Regione ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati;


2. In considerazione delle competenze dell’Autorità idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l’eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende opportuno prevedere che la Regione possa avvalersi di tale ente, dotato di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per la progettazione ed attuazione dei suddetti interventi;


3. Poiché l’articolo 49 della l.r. 69/2011 , che ha istituito l’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale organismo unicamente un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, è necessario prevedere la possibilità del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale è richiesta un’esperienza altamente qualificata e un’elevata e riconosciuta professionalità, non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.