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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 8

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 ).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.