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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 8

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 ).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3,
Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134
, la Regione può avvalersi, ai sensi dell’
articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell’Autorità idrica toscana per la progettazione e l’affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull’attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l’utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l’Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.