Menù di navigazione

Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);


Considerato quanto segue:


1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all’esercizio dell’attività agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”) e ciò ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;


2. L’esercizio dell’attività agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d’incidenza;


3. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, è opportuno prevedere la possibilità per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), Sito esternodella l. 7 marzo 2003, n. 38 ), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l’attività agricola hanno facoltà di presentare ai CAA medesimi.


4. In considerazione della facoltatività dell’attività che i CAA possono svolgere ai sensi della presente legge, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.