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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 2
- Informativa al Consiglio regionale
1. Entro ventiquattro mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competenti un’informativa in cui sono evidenziati i risultati ottenuti in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.