Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7
Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015
Art. 2
- Informativa al Consiglio regionale
1. Entro ventiquattro mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competenti un’informativa in cui sono evidenziati i risultati ottenuti in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.