Legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6
Modifiche agli articoli 12 e 14 dello Statuto in materia di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza. (1)
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 123 della Costituzione ;
Visti gli articoli 12, 14 e 79 dello Statuto;
Considerato quanto segue:
1. È opportuno prevedere un espresso rinvio al regolamento interno dell’Assemblea consiliare al fine di disciplinare le diverse possibili ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e di componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di evitare lacune ordinamentali nella disciplina del funzionamento degli organi che sono essenziali allo svolgimento delle funzioni consiliari;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 12 dello Statuto
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 dello Statuto è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.
”.Art. 2
- Modifiche all’articolo 14 dello Statuto
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 dello Statuto è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell’ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.
”.Art. 3
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all’entrata in vigore della presente legge statutaria.
Note del Redattore:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.