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Legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visti gli articoli 12, 14 e 79 dello Statuto;


Considerato quanto segue:

1. È opportuno prevedere un espresso rinvio al regolamento interno dell’Assemblea consiliare al fine di disciplinare le diverse possibili ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e di componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di evitare lacune ordinamentali nella disciplina del funzionamento degli organi che sono essenziali allo svolgimento delle funzioni consiliari;


Approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche all’articolo 12 dello Statuto
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 dello Statuto è aggiunto il seguente:
2 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 14 dello Statuto
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 dello Statuto è aggiunto il seguente:
3 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell’ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa.
”.
Art. 3
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all’entrata in vigore della presente legge statutaria.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.