Legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5
Modifiche all’articolo 10 dello Statuto in materia di portavoce dell’opposizione. (1)
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 2
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all’entrata in vigore della presente legge statutaria.
Note del Redattore:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.