Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO VIII
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 11
- Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “
, che ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo;
” sono soppresse.Art. 12
- Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
strumento di programmazione
” è inserita la seguente: “intersettoriale
”.2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
conferenza regionale delle
società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza regionale dei sindaci.
”.3. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
, ed ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo.
” sono soppresse.4. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “ 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”. 5. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.