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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO VII
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")
Art. 10
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), dopo le parole: “
in materia di programmazione
” sono inserite le seguenti: “
di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
2. Il Programma è strumento di programmazione settoriale ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
e attua le strategie di intervento definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza. E’ approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene:
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale provvede all’attuazione del Programma con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
3 bis. Gli atti di cui al comma 1 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.