Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 9
- Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
“
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato (PIGI), definito ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
. Eventuali aggiornamenti annuali del piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
”.3. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 , le parole: “
dell’
art. 15 della l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 3 della l.r. 1/2015. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.