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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie)
Art. 8
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente:
1. Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle
attività motorie, ricreative e sportive, quale strumento di programmazione regionale ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), attua le strategie di
intervento in tema di politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo (PRS).
”.
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente:
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i criteri generali per la loro attuazione ai fini della promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, e definisce, in particolare:
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.