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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)
Art. 4
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) è sostituito dal seguente:
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente in coerenza con il DEFR e della relativa nota di aggiornamento. Tali
direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione delle direttive di cui al comma 2.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.