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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 3
1. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
1 bis. La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’
articolo 4 della l.r. 55/2011
, definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.
”.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 , le parole: “
dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'
articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.