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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XVIII
- Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)
Art. 44
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: “
all'
articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 45
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011 , le parole: “
ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 49/1999
e
” sono sostituite dalle seguenti: “
quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 ”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011 , le parole “
i documenti attuativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
le deliberazioni
”.
Art. 46
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 le parole: “
previsto dal piano attuativo relativo all’anno precedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
programmato nell’anno precedente attraverso il DEFR
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.