Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO XVI
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 33
- Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) le parole: “
dall’
articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”. Art. 34
- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010
1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
“
h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a);
”.Art. 35
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS)
” sono sostituite dalle seguenti: “delle strategie e degli
indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
”.Art. 36
- Modifiche all'articolo 11 della l.r 9/2010
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
“
a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione;
”.2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.