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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XVI
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 33
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) le parole: “
dall’
articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 34
h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a);
”.
Art. 35
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS)
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle strategie e degli
indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
”.
Art. 36
a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione;
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.