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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XV
- Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)
Art. 30
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2009
1. L'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Strumenti di programmazione
1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
);
b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;
c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.
”.
Art. 31
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, attua le strategie di intervento individuate dal PRS. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali.
”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 la parola: “
strategici
” è soppressa.
Art. 32
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento
interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla
l.r. 41/2005
.
”.
5. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
e del documento annuale di intervento
” sono soppresse.
6. Al comma 16 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
e del documento annuale di intervento
” sono soppresse.
7. Al comma 18 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
15 della
l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “
3 della
l.r
. 1/2015 ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.