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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XIV
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
Art. 25
- Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 26/2009
1. L'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è abrogato.
Art. 26
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 le parole: “
e le relative deliberazioni di attuazione adottate dalla Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 10 e 10 bis
della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.
”.
Art. 27
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.
”.
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
”.
b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;
”.
4. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 le parole: “
49/99
” sono sostituite dalle seguenti: “
1
/2015.
”.
Art. 28
- Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 26/2009
1. L'articolo 44 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 44 - Attuazione del piano integrato delle attività internazionali
1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 26/2009 , le parole: “
49/1999
” sono sostituite dalle seguenti: “
1/2015
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.