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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO XI
- Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
Art. 17
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: “
all’
articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'
articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.
”.
Art. 18
1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di
aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.